CASSAZIONE II SEZIONE CIVILE SENTENZA N° 4561 PUBBLICATA IL 14 FEBBRAIO 2023
Nessuna responsabilità oggettiva a carico dell’amministratore di condominio quando i condomini non adempiano all’obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani differenziati, in conformità alle disposizioni predisposte dalla autorità comunale.
L’importante principio di diritto è contenuto nella sentenza della Cassazione 4561 del 14 febbraio 2023.
A rivolgersi alla Suprema corte un condominio ed il suo amministratore, che contestavano i verbali di accertamento.
IL TRIBUNALE DI ROMA AVEVA ACCETTATO LA TESI DELL’AMA SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’AMMINISTRATORE.
Il motivo di ricorso censura la sentenza del Tribunale di Roma, impugnata per avere riconosciuto a carico del condominio e del suo amministratore una responsabilità solidale derivante dagli obblighi di custodia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, disattendendo la contestazione della opponente di non avere mai avuto, in relazione ad essi, alcun rapporto diretto con l’AMA. Ad avviso della AMA, infatti, l’assegnazione diretta al condominio dei suddetti contenitori costituisce il presupposto degli obblighi di custodia e vigilanza posti a fondamento del giudizio di responsabilità nei confronti del condominio ed avrebbe dovuto essere provata dall’amministrazione comunale. “Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità in via solidale dell’amministratore del condominio per le violazioni contestate sulla base del rilievo che i contenitori dei rifiuti oggetto delle irregolarità riscontrate dagli operatori dell’AMA risultavano collocati in luoghi di proprietà condominiale.
LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA È ERRATA
Questa motivazione è errata. Essa muove dalla premessa che l’amministratore del condominio sia di fatto responsabile solidalmente degli atti posti in essere dai singoli condomini. Così invece non è, in quanto l’amministratore di condominio svolge l’incarico, riconducibile alla figura del mandato ( art. 1129, comma 15, cod. civ. ), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità ( art. 1130 cod. civ. ), e nell’ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l’esterno ( art. 1131 cod. civ. ). Ciò comporta che l’amministratore di condominio può essere chiamato a rispondere, anche nei confronti di terzi, per atti propri, sia commissivi che omissivi, ma non per gli atti posti in essere dai condomini.
L’AMMINISTRATORE NON RISPONDE DEI COMPORTAMENTI DEI CONDOMINI
Nessuna norma di legge o principio in materia autorizza la conclusione di imputare a titolo di responsabilità solidale all’amministratore di condominio violazioni poste in essere dai singoli condomini. Né la responsabilità solidale dell’amministratore può trovare titolo nella disposizione di cui all’art. 6 legge n. 689 del 1981, secondo cui della violazione amministrativa risponde, oltre che il suo autore, anche il proprietario, l’usufruttuario e il titolare del diritto di godimento della cosa che è servita o fu destinata a commettere l’illecito, atteso che nessuna di queste situazioni può riscontrarsi con riguardo alla posizione che assume o alle funzioni che svolge l’amministratore di condominio, che gestisce il bene comune ma non ne ha alcuna disponibilità in senso materiale.”
da Umberto Anitori | Feb 23, 2023 | Amministrare il condominio, Amministratore, Cassazione, Sentenze